Questo accordo di non divulgazione possiede 5 pagine ed è un MS Word tipo elencati sotto ambito legale documenti.
ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE Il presente Accordo di Non Divulgazione (l'"Accordo") viene stipulato e reso effettivo il [DATA], TRA: [IL NOME DELLA TUA IMPRESA] (la "Parte Divulgatrice"), un'impresa costituita e operante secondo le leggi del [STATO/PROVINCIA] di [STATO/PROVINCIA], la cui sede principale si trova presso: [IL TUO INDIRIZZO COMPLETO] E: [NOME PARTE RICEVENTE] (la "Parte Ricevente"), un individuo il cui indirizzo principale si trova presso OPPURE un'impresa costituita e operante secondo le leggi del [STATO/PROVINCIA] di [STATO/PROVINCIA], la cui sede principale si trova presso: [INDIRIZZO COMPLETO] PREMESSO CHE, al fine di portare a termine i reciproci obiettivi commerciali relativi ad una possibile transazione tra la Parte Divulgatrice e la Parte Ricevente e/o le loro affiliate (la "Transazione"), sia la Parte Divulgatrice che la Parte Ricevente riconoscono che esiste la necessità di divulgare l'una all'altra alcune informazioni relative a loro stessi e/o alle loro affiliate. PREMESSO CHE, tutte queste informazioni, consegnate da o per conto di una parte e/o delle sue affiliate (la "Parte Divulgante") all'altra parte (la "Parte Ricevente") e/o ai suoi Rappresentanti (come di seguito definiti), sia che siano fornite prima sia che siano fornite dopo la data del presente Accordo e senza considerare il modo in cui sono fornite, assieme a tutte le analisi, compilazioni, studi o altri documenti o documentazioni preparate dalla Parte Ricevente e/o dai suoi Rappresentanti nella misura in cui tali analisi, compilazioni, studi, documenti o documentazioni contengono, o comunque riflettono, o sono generate dalle informazioni, di seguito denominate "Materiale di Valutazione". PERTANTO, in considerazione dell'opportunità di prendere in considerazione tale Materiale di Valutazione, entrambe le parti convengono quanto segue: NON DIVULGAZIONE DEL MATERIALE DI VALUTAZIONE Il Materiale di Valutazione sarà utilizzato dalla Parte Ricevente esclusivamente al fine di valutare la Transazione. Tale Materiale di Valutazione sarà mantenuto rigorosamente riservato dalla Parte Ricevente, a meno che il Materiale di Valutazione o qualsiasi parte di esso possa essere divulgato alle affiliate, ai dirigenti, ai funzionari, agli impiegati, ai consiglieri, ai procuratori, agli agenti, agli addetti al controllo, ai soci potenziali offerenti e alle risorse finanziari o altri rappresentanti (ognuno, un "Rappresentante", e collettivamente, i " Rappresentanti") della Parte Ricevente che necessitano di conoscere tali informazioni al fine di valutare la Transazione e che accettano di trattare il Materiale di Valutazione in osservanza dei termini del presente Accordo. Il termine "Materiale di Valutazione" non include le informazioni che: Già sono o diventano di pubblico dominio tranne se come conseguenza di una violazione dei termini del presente Accordo da parte della Parte Ricevente e/o da ognuno dei suoi Rappresentanti; Sono o sono state acquisite indipendentemente o sviluppate dalla Parte Ricevente e/o da ognuno dei suoi Rappresentanti senza violare alcun termine del presente Accordo. Erano in possesso della Parte Ricevente e/o dei suoi Rappresentanti prima che fossero state fornite alla Parte Ricevente e/o a ognuno dei suoi Rappresentanti da o per conto della Parte Divulgatrice conformemente ai termini del presente Accordo; o Sono state ricevute da una fonte diversa dalla Parte Divulgatrice e/o ognuno dei suoi Rappresentanti; a patto che, nel caso (c) e (d) sovramenzionati, la Parte Ricevente non sia a conoscenza del fatto che la fonte di tali informazioni sia vincolata da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice o qualsiasi altra parte in relazione a tali informazioni. DIVULGAZIONE AI SENSI DI UN ORDINANZA DI UN TRIBUNALE O DI UNA CITAZIONE Nel caso in cui la Parte Ricevente o ognuno dei suoi Rappresentanti riceva una richiesta per divulgare tutto o parte del Materiale di Valutazione conformemente ai termini di una citazione o un'ordinanza emessa da un tribunale di una giurisdizione competente o ai sensi di una domanda investigativa civile o procedimento simile, (i) la Parte Ricevente accetta di inviare immediatamente una notifica alla Parte Divulgatrice relativa all'esistenza, i termini e le circostanze inerenti a tale richiesta e (ii) se la Parte Divulgatrice o i suoi Rappresentanti sono, a giudizio del suo consulente legale, obbligati a divulgare tutto o parte del Materiale di Valutazione, la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti possono divulgare il Materiale di Valutazione che il suo consulente legale ritiene debbano essere obbligatoriamente divulgati e farà gli opportuni sforzi per ottenere la garanzia che, il Materiale di Valutazione che deve essere divulgato, sarà trattato con la dovuta riservatezza. RISERVATEZZA DEI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO Salvo quanto richiesto dalla legge, o altro previsto da un accordo definitivo inerente alla Transazione quando, e se eseguito, entrambe le parti e i loro rispettivi Rappresentanti, non divulgheranno, senza il consenso scritto dell'altra parte, a nessuna persona (diversa dai Rappresentanti delle parti dell'Accordo che necessitano di conoscere tali informazioni al fine di valutare la Transazione e che accettano di trattare tali informazioni in osservanza dei termini del presente Accordo) alcun termine o condizione della Transazione. DIRITTI NEI CONFRONTI DEL MATERIALE DI VALUTAZIONE Nulla nel presente Accordo solleverà la Parte Divulgatrice da nessuno dei suoi diritti, titoli o interessi nei confronti del Materiale di Valutazione. Entro [NUMERO] giorni successivi alla richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti distruggeranno o restituiranno tutto il Materiale di divulgazione fornito alla Parte Ricevente e/o ad ognuno dei suoi Rappresentanti dalla Parte Divulgatrice. Salvo nella misura in cui una parte viene informata da un consulente legale che tale distruzione è proibita per legge, la Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti distruggeranno anche tutto il materiale scritto, i memorandum, le comunicazioni, le copie, gli estratti e gli altri scritti o registrazioni di qualsiasi tipo preparati dalla Parte Ricevente e/o dai suoi Rappresentanti basati, contenenti o che riflettono il Materiale di Valutazione. Su richiesta della Parte Divulgatrice effettuata al tempo della sua richiesta di distruzione del Materiale di Valutazione, qualsiasi distruzione di materiale sarà certificata alla Parte Divulgatrice per iscritto da un funzionario autorizzato della Parte Ricevente che supervisionerà tale distruzione. DISCLAIMER
Questo accordo di non divulgazione possiede 5 pagine ed è un MS Word tipo elencati sotto ambito legale documenti.
ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE Il presente Accordo di Non Divulgazione (l'"Accordo") viene stipulato e reso effettivo il [DATA], TRA: [IL NOME DELLA TUA IMPRESA] (la "Parte Divulgatrice"), un'impresa costituita e operante secondo le leggi del [STATO/PROVINCIA] di [STATO/PROVINCIA], la cui sede principale si trova presso: [IL TUO INDIRIZZO COMPLETO] E: [NOME PARTE RICEVENTE] (la "Parte Ricevente"), un individuo il cui indirizzo principale si trova presso OPPURE un'impresa costituita e operante secondo le leggi del [STATO/PROVINCIA] di [STATO/PROVINCIA], la cui sede principale si trova presso: [INDIRIZZO COMPLETO] PREMESSO CHE, al fine di portare a termine i reciproci obiettivi commerciali relativi ad una possibile transazione tra la Parte Divulgatrice e la Parte Ricevente e/o le loro affiliate (la "Transazione"), sia la Parte Divulgatrice che la Parte Ricevente riconoscono che esiste la necessità di divulgare l'una all'altra alcune informazioni relative a loro stessi e/o alle loro affiliate. PREMESSO CHE, tutte queste informazioni, consegnate da o per conto di una parte e/o delle sue affiliate (la "Parte Divulgante") all'altra parte (la "Parte Ricevente") e/o ai suoi Rappresentanti (come di seguito definiti), sia che siano fornite prima sia che siano fornite dopo la data del presente Accordo e senza considerare il modo in cui sono fornite, assieme a tutte le analisi, compilazioni, studi o altri documenti o documentazioni preparate dalla Parte Ricevente e/o dai suoi Rappresentanti nella misura in cui tali analisi, compilazioni, studi, documenti o documentazioni contengono, o comunque riflettono, o sono generate dalle informazioni, di seguito denominate "Materiale di Valutazione". PERTANTO, in considerazione dell'opportunità di prendere in considerazione tale Materiale di Valutazione, entrambe le parti convengono quanto segue: NON DIVULGAZIONE DEL MATERIALE DI VALUTAZIONE Il Materiale di Valutazione sarà utilizzato dalla Parte Ricevente esclusivamente al fine di valutare la Transazione. Tale Materiale di Valutazione sarà mantenuto rigorosamente riservato dalla Parte Ricevente, a meno che il Materiale di Valutazione o qualsiasi parte di esso possa essere divulgato alle affiliate, ai dirigenti, ai funzionari, agli impiegati, ai consiglieri, ai procuratori, agli agenti, agli addetti al controllo, ai soci potenziali offerenti e alle risorse finanziari o altri rappresentanti (ognuno, un "Rappresentante", e collettivamente, i " Rappresentanti") della Parte Ricevente che necessitano di conoscere tali informazioni al fine di valutare la Transazione e che accettano di trattare il Materiale di Valutazione in osservanza dei termini del presente Accordo. Il termine "Materiale di Valutazione" non include le informazioni che: Già sono o diventano di pubblico dominio tranne se come conseguenza di una violazione dei termini del presente Accordo da parte della Parte Ricevente e/o da ognuno dei suoi Rappresentanti; Sono o sono state acquisite indipendentemente o sviluppate dalla Parte Ricevente e/o da ognuno dei suoi Rappresentanti senza violare alcun termine del presente Accordo. Erano in possesso della Parte Ricevente e/o dei suoi Rappresentanti prima che fossero state fornite alla Parte Ricevente e/o a ognuno dei suoi Rappresentanti da o per conto della Parte Divulgatrice conformemente ai termini del presente Accordo; o Sono state ricevute da una fonte diversa dalla Parte Divulgatrice e/o ognuno dei suoi Rappresentanti; a patto che, nel caso (c) e (d) sovramenzionati, la Parte Ricevente non sia a conoscenza del fatto che la fonte di tali informazioni sia vincolata da un obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice o qualsiasi altra parte in relazione a tali informazioni. DIVULGAZIONE AI SENSI DI UN ORDINANZA DI UN TRIBUNALE O DI UNA CITAZIONE Nel caso in cui la Parte Ricevente o ognuno dei suoi Rappresentanti riceva una richiesta per divulgare tutto o parte del Materiale di Valutazione conformemente ai termini di una citazione o un'ordinanza emessa da un tribunale di una giurisdizione competente o ai sensi di una domanda investigativa civile o procedimento simile, (i) la Parte Ricevente accetta di inviare immediatamente una notifica alla Parte Divulgatrice relativa all'esistenza, i termini e le circostanze inerenti a tale richiesta e (ii) se la Parte Divulgatrice o i suoi Rappresentanti sono, a giudizio del suo consulente legale, obbligati a divulgare tutto o parte del Materiale di Valutazione, la Parte Ricevente o i suoi Rappresentanti possono divulgare il Materiale di Valutazione che il suo consulente legale ritiene debbano essere obbligatoriamente divulgati e farà gli opportuni sforzi per ottenere la garanzia che, il Materiale di Valutazione che deve essere divulgato, sarà trattato con la dovuta riservatezza. RISERVATEZZA DEI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO Salvo quanto richiesto dalla legge, o altro previsto da un accordo definitivo inerente alla Transazione quando, e se eseguito, entrambe le parti e i loro rispettivi Rappresentanti, non divulgheranno, senza il consenso scritto dell'altra parte, a nessuna persona (diversa dai Rappresentanti delle parti dell'Accordo che necessitano di conoscere tali informazioni al fine di valutare la Transazione e che accettano di trattare tali informazioni in osservanza dei termini del presente Accordo) alcun termine o condizione della Transazione. DIRITTI NEI CONFRONTI DEL MATERIALE DI VALUTAZIONE Nulla nel presente Accordo solleverà la Parte Divulgatrice da nessuno dei suoi diritti, titoli o interessi nei confronti del Materiale di Valutazione. Entro [NUMERO] giorni successivi alla richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti distruggeranno o restituiranno tutto il Materiale di divulgazione fornito alla Parte Ricevente e/o ad ognuno dei suoi Rappresentanti dalla Parte Divulgatrice. Salvo nella misura in cui una parte viene informata da un consulente legale che tale distruzione è proibita per legge, la Parte Ricevente e i suoi Rappresentanti distruggeranno anche tutto il materiale scritto, i memorandum, le comunicazioni, le copie, gli estratti e gli altri scritti o registrazioni di qualsiasi tipo preparati dalla Parte Ricevente e/o dai suoi Rappresentanti basati, contenenti o che riflettono il Materiale di Valutazione. Su richiesta della Parte Divulgatrice effettuata al tempo della sua richiesta di distruzione del Materiale di Valutazione, qualsiasi distruzione di materiale sarà certificata alla Parte Divulgatrice per iscritto da un funzionario autorizzato della Parte Ricevente che supervisionerà tale distruzione. DISCLAIMER
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